La Svizzera ha deciso di rinviare almeno fino al 2027 l’attivazione dello scambio automatico di informazioni sui conti in criptovalute con le autorità fiscali estere, nonostante il completamento del quadro giuridico destinato a sostenere i nuovi obblighi di comunicazione.
Il Consiglio federale ha confermato il rinvio dopo la seduta del 26 novembre 2025, approvando le modifiche all’Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (Ordinanza SAI).
L’aggiornamento dell’ordinanza recepisce l’estensione del quadro globale per la trasparenza fiscale adottato dall’OCSE, integrando le revisioni del Common Reporting Standard (CRS) e il nuovo Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), considerato uno dei più significativi interventi normativi degli ultimi anni nel settore digitale.
Le modifiche all’ordinanza SAI e i corrispondenti aggiornamenti della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (SAIA) dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2026, purché non venga promosso un referendum entro i termini.
L’entrata in vigore formale non coincide con la piena operatività del nuovo sistema. Il 3 novembre la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha sospeso le discussioni riguardanti la definizione degli Stati partner con cui la Svizzera dovrebbe scambiare dati fiscali sulle criptovalute nell’ambito del CARF. Questa sospensione ha di fatto bloccato la possibilità di avviare scambi internazionali, rendendo il 2027 la prima data utile per l’attuazione concreta dello schema.
In risposta, il Consiglio federale ha stabilito che le norme relative al CARF non saranno applicate nel corso del 2026, né all’interno dell’ordinanza SAI né nelle altre disposizioni collegate.
Rinvio operativo, misure transitorie, ampliamento obblighi standard OCSE
Una volta operativo il CARF, i fornitori di servizi legati alle criptovalute con un sufficiente legame con la Svizzera saranno obbligati a registrarsi, svolgere controlli di due diligence e comunicare alle autorità fiscali le informazioni rilevanti sui clienti.
Parallelamente, l’ordinanza aggiornata amplia il campo di applicazione del CRS includendo un numero maggiore di associazioni e fondazioni, pur prevedendo esenzioni mirate per quelle che soddisfano criteri rigorosi.
Sono state introdotte ulteriori misure transitorie per ridurre l’onere di conformità nel corso del passaggio al modello di rendicontazione esteso, con l’obiettivo di accompagnare gli operatori in una fase che richiede investimenti procedurali e tecnologici significativi.
Il Parlamento svizzero ha approvato l’ampliamento del perimetro di trasparenza fiscale nella sessione autunnale del 2025, garantendo l’allineamento agli standard OCSE e rafforzando il ruolo del Paese nel quadro globale della cooperazione fiscale.
Nonostante l’infrastruttura legale sia destinata a essere operativa dall’inizio del 2026, il rinvio dell’attuazione sottolinea le difficoltà politiche, amministrative e intergovernative legate all’integrazione delle criptovalute nei sistemi di scambio informativo internazionale, storicamente progettati per asset tradizionali e non per strumenti digitali in continua evoluzione.
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